Art. 17.
(Viabilità e mobilità in montagna).

      1. Al fine di agevolare la viabilità e la mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, per l'anno 2006 una quota del 10 per cento del Fondo di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è destinata alla progettazione di opere di viabilità e di mobilità nei territori montani.